Donazione

Donazione

 

L’art. 769 c.c. recita che “la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a  favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione”. La legge sottolinea la rilevanza di questo atto, prescrivendo con l’art. 782 c.c. che “la donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità”. Pertanto è necessario l’atto pubblico notarile e devono essere presenti due testimoni.

La donazione é uno strumento usato di frequente in ambito familiare per i ridotti costi fiscali; ma è una figura giuridica complessa che richiede attenzione e competenza.

Innanzitutto la donazione, in quanto “contratto”, a differenza del testamento che è sempre modificabile / revocabile, non è in generale revocabile, se non con il consenso di tutte le parti e con un procedimento da vagliare attentamente.

Ma l’elemento più insidioso, per il profano, è costituito dal rischio di impugnazione da parte dei cosiddetti “legittimari”,  cioè, come recita l’art.536 del c.c. “le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione”: il coniuge, i figli legittimi/legittimati/adottivi/naturali, gli ascendenti legittimi, nonché i discendenti dei figli legittimi o naturali in luogo di quelli.

Il rischio che l’impugnazione possa rendere inefficace la donazione, comportando anche l’inefficacia di ogni successivo contratto di vendita del bene donato, rende il bene donato difficilmente “rivendibile” dal donatario: diventa allora preziosa la consulenza previa del Notaio, per valutare rischi e benefici; il tutto, anche alla luce delle recenti disposizioni di legge, che hanno variato il quadro delle esenzioni tributarie in materia di donazioni e successioni.