Successioni Testamentarie

Successioni  Testamentarie

 

Quando una persona muore, il suo patrimonio resta privo di titolare e passa ad altri soggetti, o in forza di legge (successione legittima) o per testamento (successione testamentaria).

Il testamento, come recita l’art. 587 del c.c. “é un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”. Subentra invece la successione legittima, cioè si applicano le modalità indicate dal codice civile, quando il defunto non ha lasciato un testamento oppure se questo dispone soltanto per una parte dei suoi beni.

Nel nostro ordinamento il testatore non é però libero di disporre completamente a suo piacimento dei propri beni: la legge stabilisce che una parte dell’asse ereditario debba essere riservata a determinate categorie di persone (legittimari) e ne stabilisce le percentuali minime di attribuzione.

Il “ quadro “ che ne emerge é fra i più complessi: il Codice Civile dedica alle “Successioni” oltre 300 articoli, dall’art. 456 all’art. 768, nell’intento di regolamentare una materia che riveste enorme importanza dal punto di vita socio-economico: non é semplice districarsi fra tante norme!

Il testamento deve essere scritto in modo  chiaro e deve essere tecnicamente ineccepibile per evitare il rischio di future dispute legali: da sempre il Notaio é il consulente “naturale” di chi decida di redigere un testamento, che forse modificherà in vita più volte e che poi forse deciderà di affidare in via fiduciaria al Notaio stesso, con l’incarico di aprirlo post mortem  alla presenza degli eredi.

In quel momento il Notaio diventa il consulente “naturale” anche degli eredi del defunto, data la sua imparzialità nella sua veste di Pubblico Ufficiale, e li può assistere con competenza in tutti gli adempimenti civilistici, fiscali e pubblicitari che la legge richiede, a partire dalla dichiarazione di successione sino alla eventuale definitiva sistemazione del patrimonio del defunto.